• Parcamento dei veicoli a G.P.L.

  • Pubblicato Mercoledi, 2 Gennaio 2013 10:00

    Le auto alimentate a G.p.l. con dispositivi normativa R67/01 (entrata in vigore a Gennaio 2001) possono essere parcheggiate in tutti i garage con il limite, per le rimesse sotterranne, del primo piano interrato (Decreto del Ministero dell'Interno del 22/11/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03/12/2002).


    Le vetture installate prima del 2001 non sono a norma R67/01, di conseguenza devono far riferimento al Decreto del 01/02/1986: quindi possono parcheggiare solo nei piani fuori terra non comunicanti con i piani interrati, a meno che i proprietari non decidano di adeguare il proprio impianto alle normative R67/01.


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  • Parcamento dei veicoli a Metano

  • Le auto alimentate a metano possono essere parcheggiate ovunque senza alcuna limitazione strutturale.


    Infatti, il Decreto 1° Febbraio 1986 del Ministero dell'Interno "Norme di Sicurezza Antincendi per la Costruzione e l'Esercizio di Autorimesse e Simili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 38 del 15/02/86 stabilisce, al punto 10.6, che: "il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati".


    Poiché il gas metano ha densità inferiore a quella dell'aria, la disposizione sopra citata consente quindi il parcheggio di veicoli a metano ovunque.


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